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PROCEDURA VERIFICA GREEN PASS

A partire dal 15 ottobre 2021 viene introdotto l’obbligo delle Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per poter accedere ai luoghi di lavoro e in diverse altre tipologie di luoghi e servizi, in ottemperanza di quanto indicato nel combinato...
Data:

12 ottobre 2021

Tempo di lettura:

4 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

A partire dal 15 ottobre 2021 viene introdotto l’obbligo delle Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per poter accedere ai luoghi di lavoro e in diverse altre tipologie di luoghi e servizi, in ottemperanza di quanto indicato nel combinato disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.06.2021 e del Decreto-legge n. 105 del 23.07.2021, e nel D.L. 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.” (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021).

La certificazione verde Covid-19 viene rilasciata:

­ ai soggetti che si sono sottoposti a vaccinazione;
­ ai soggetti che sono risultati negativi al test molecolare o antigenico rapido; ai soggetti guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

L’accesso ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati, nonché nei casi previsti dell’art. 13 del D.L. 105/2021 (e successive modifiche) sulla base delle novità introdotte dal D.L. 17 settembre 2021 a far data dal 15 ottobre 2021, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19.

Gli operatori incaricati alla verifica delle certificazioni possono essere:

­ I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
­ Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
­ I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
­ Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
­ I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
­ I datori di lavoro sia pubblici che privati (rappresentante legale dell’associazione), nonché i loro delegati.

Inoltre, nelle attività di verifica i soggetti verificatori possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti, appositamente designati mediante specifico atto di nomina.

Per quanto attiene il rapporto tra certificazione verde Covid-19 e privacy, sulla base di quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, la verifica dei cosiddetti Green Pass non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, con pronuncia del 9 giugno 2021, riferendosi all’app Verifica C19 ha evidenziato come “tale app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità̀ dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati, procedendo contestualmente alla verifica dell’eventuale presenza dell’identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.

Dunque, rimane in ogni caso vietato per il soggetto che materialmente esegue la verifica, conservare copia del QR code o dei dati anagrafici dei soggetti controllati.

Al fine di effettuare i dovuti controlli, il verificatore designato dovrà richiedere la Certificazione all’interessato che dovrà mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Il soggetto verificatore, quindi, per poter leggere il QR Code, dovrà preventivamente aver scaricato l’App VerificaC19 rilasciata dal Ministero della Salute. Essa mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione, specificando anche se è scaduto, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. Essa, inoltre, consente di verificare il QR code senza dover accedere a internet e senza memorizzare i dati sensibili dell’individuo sullo smartphone.

Solo in caso di evidenti difformità l’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un proprio documento di identità in corso di validità per consentire la verifica della corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Sono stati, infine, previsti casi di esclusione dall’obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale.


Allegati

Documenti

Ultimo aggiornamento pagina: 10/01/2022 12:03:09

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